Potrebbe sembrare ovvio, quasi banale, eppure in Italia nulla lo è. Per questo è stato necessario abrogare una legge passata nel calderone delle tante riforme che – invece che fare chiarezza e tutelare il diritto alla salute con maggiore rigore rispetto alle competenze professionali, al core curriculum ed alle abilitazioni, nonché al controllo delle infinite forme di abusivismo – concedeva l’equipollenza alla laurea in Fisioterapia ai Laureati in Scienze Motorie.

 

Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA

SERVIZIO STUDI
Progetti di legge

Abrogazione delle disposizioni relative all’equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia
A.C. 2131
Schede di lettura e normativa di riferimento

n. 126

25 febbraio 2009

INDICE

Schede di lettura

§ Articolo 1

§ Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica. D.M. 4 agosto 2000. Determinazione delle classi delle lauree universitarie (allegato 33)

§ Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanità. D.M. 2 aprile 2001. Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie (articolato; allegato 2 – Classe 2 – Parte I e II)

§ D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, conv. con mod., L. 3 febbraio 2006, n. 27. Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità (art. 1-septies)

§ L. 1 febbraio 2006, n. 43. Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali

§ Ministro dell’università e della ricerca. D.M. 16 marzo 2007. Determinazione delle classi delle lauree universitarie (allegato L-22)

§ Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Schema di D.M. del 24 settembre 2008. Definizione delle classi dei corsi di laurea delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetrica, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione (allegato L/SNT2)

§ DM 24 febbraio 2009 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Schede di lettura

Articolo 1

La proposta di legge, composta di un solo articolo, e già approvata all’unanimità dalla VII Commissione permanente del Senato, abroga l’art. 1-septies del decreto legge n. 250 del 2005[1], convertito dalla legge n. 27 del 2006.

L’articolo di cui si propone l’abrogazione ha sancito l’equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia a condizione che il diplomato in scienze motorie consegua attestato di frequenza ad idoneo corso su paziente, da istituirsi con decreto ministeriale, presso le università.

Il decreto ministeriale è stato adottato il 24 febbraio 2009, successivamente all’approvazione del provvedimento da parte del Senato.

Di recente, sull’argomento si è pronunciata la VI Sezione del Consiglio di Stato che, con sentenza n. 5628 del 14 ottobre 2008, accogliendo il ricorso di alcuni diplomati in scienze motorie, ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione universitaria di emanare il decreto istitutivo dei corsi entro un termine che, avendo riguardo al tempo trascorso al sorgere dell’obbligo di legge, è stato fissato in 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione stessa o dalla notifica della stessa a cura degli appellanti. Il Consiglio di Stato, infatti, evidenziando che la dimensione dell’inerzia è stata da tempo rapportata dalla giurisprudenza a fattispecie anche diverse dal mero avvio di procedure su istanza di parte, essendo ipotizzabili lesioni di interessi protetti connesse ad omissioni dell’Amministrazione in ordine all’emanazione di atti dovuti (ad esempio in materia pianificatoria o repressiva) ha evidenziato che analoghi principi non possono non essere applicabili quando da una attività auto-organizzativa degli apparati pubblici dipenda il perseguimento di un beneficio accordato in via legislativa quale quello previsto dall’art. 1-septies del dl 250/2005.

In particolare, il Consiglio di Stato ha affermato che «(a)l riconoscimento di equipollenza dei citati titoli di studio corrisponde, infatti, con ogni evidenza, un interesse legittimo dei laureati in scienze motorie all’attivazione dei corsi. (…). Un margine di discrezionalità sul “quomodo”, ovvero sui tempi tecnici occorrenti e sulle modalità di tale attivazione non può investire anche l’ “an”, ovvero la scelta di istituire, o meno, i corsi di cui trattasi: tale scelta, infatti, è stata già compiuta dal legislatore, che ha assegnato all’Amministrazione, in tale prospettiva, una specifica potestà di provvedere, il cui mancato esercizio (…) costituirebbe fattispecie tipica di sviamento, fonte anche di danno risarcibile per i possessori del titolo di studio dichiarato equipollente».

Nel dettaglio, il decreto 24 febbraio 2009 prevede che i laureati in scienze motorie possono essere ammessi alla frequenza di tutte le attività professionalizzanti previste nel triennio del corso di laurea in fisioterapia, previo riconoscimento di un massimo di 60 crediti formativi, nonché all’integrazione delle discipline teoriche previste nel corso di laurea in scienze motorie e non riconosciute.

Al fine di consentire l’accesso ai percorsi integrativi, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali deve indicare una programmazione triennale di posti in soprannumero riservati ai laureati in scienze motorie. Al termine del percorso integrativo occorre sostenere un esame finale presso le Facoltà di Medicina e Chirurgia ai fini dell’abilitazione all’esercizio della professione di fisioterapista.

La relazione introduttiva alla proposta di legge specifica che l’abrogazione si rende necessaria poiché con la disposizione del 2005 si è attribuito il medesimo valore legale a titoli di studio conseguiti a conclusione di percorsi formativi radicalmente differenti. Evidenzia, inoltre, che, mentre il diploma di laurea in fisioterapia prevede un esame finale con valore abilitante all’esercizio della professione[2], non esiste analoga previsione per il diploma di laurea in scienze motorie. Da questo punto di vista, la relazione evidenzia che la disposizione che si intende abrogare contrasta con l’art. 33 della Costituzione che, per l’abilitazione all’esercizio delle professioni, prevede il superamento di un esame di Stato.

Si ricorda che l’art. 17, c. 115, della l. n. 127 del 1997[3] aveva delegato il Governo a emanare uno o più decreti legislativi finalizzati alla trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica (ISEF). Tra i criteri e i principi direttivi la legge prevedeva la possibilità di istituire facoltà o corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, indicando i settori scientifico-disciplinari caratterizzanti e la determinazione delle procedure per l’individuazione sul territorio delle relative sedi.

In attuazione della delega, è intervenuto il d.lgs. n. 178 del 1998[4] che ha disciplinato l’istituzione dei corsi di laurea in scienze motorie, di durata quadriennale, e ha individuato anche la finalizzazione degli stessi[5].

Il medesimo d.lgs. ha stabilito che il diploma di laurea in scienze motorie non abilita all’esercizio delle attività professionali sanitarie di competenza dei laureati in medicina e chirurgia e di quelle di cui ai profili professionali disciplinati ai sensi dell’articolo 6, c. 3, del d.lgs. n. 502 del 1992[6], tra i quali, in base al DM 29 marzo 2001, rientra il fisioterapista[7].

Ha, inoltre, affidato ad un DM la definizione dei criteri per la programmazione dell’istituzione delle facoltà e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie e le procedure, i tempi e le modalità per la loro attivazione, a decorrere dall’anno accademico 1999-2000. Le università interessate dovevano presentare la richiesta al Ministro che, previa verifica tecnica effettuata dall’Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, autorizzava all’attivazione dei corsi o delle facoltà.

In attuazione di tali previsioni, è intervenuto il DM 15 gennaio 1999[8] – che ha fissato i criteri – e, a seguito di questo, il DM 5 maggio 1999 che ha autorizzato l’istituzione di facoltà e corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a decorrere dall’a.a. 1999-2000, presso varie università[9].

A seguito della riforma degli ordinamenti didattici universitari avviata dall’art. 17, c. 95, della già citata legge n. 127 del 1997, e realizzata dai successivi regolamenti ministeriali di attuazione, i percorsi di istruzione superiore sono stati riarticolati in conformità con gli standard condivisi dai Paesi dell’Unione europea: si è, così, introdotta nell’ordinamento la laurea, conseguibile in tre anni di studio, e la laurea specialistica (ora magistrale), conseguibile in ulteriori due anni di studio (cosiddetto 3+2).

In particolare, il DM n. 509 del 1999[10] ha definito i punti cardine della riforma dettando i criteri generali per l’ordinamento degli studi. Anzitutto, il DM (art. 4) ha previsto che i corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, fossero raggruppati in classi di appartenenza, da definire con successivi DM[11]. Ha, altresì, stabilito che i titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale. Con riferimento alla laurea – conseguibile con 180 crediti formativi[12] -, il DM ha precisato che essa è finalizzata ad assicurare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l’acquisizione di specifiche conoscenze professionali (art. 3). La concreta definizione dei percorsi universitari è stata, poi, demandata ai regolamenti didattici di ateneo, nell’ambito degli obiettivi formativi qualificanti e delle attività formative indispensabili per ciascuna classe dei corsi di laurea definiti con appositi decreti ministeriali (art. 11).

In attuazione delle previsioni recate dal DM n. 509 del 1999, è intervenuto, dapprima, il DM 4 agosto 2000[13], che ha istituito la classe 33 – Classe delle lauree in scienze delle attività motorie e sportive, prevedendo che i laureati nei corsi di tale classe dovessero possedere competenze relative alla comprensione, alla progettazione, alla conduzione e alla gestione di attività motorie a carattere educativo, adattativo, ludico o sportivo, finalizzandole allo sviluppo, al mantenimento e al recupero delle capacità motorie e del benessere psicofisico ad esse correlato, con attenzione alle rilevanti specificità di genere. Quanto agli sbocchi occupazionali, il DM prevedeva che i laureati della classe avrebbero svolto attività professionali nel campo dell’educazione motoria e sportiva nelle strutture pubbliche e private, nelle organizzazioni sportive e dell’associazionismo ricreativo e sociale.

Per quanto concerne, invece, i corsi di studio in fisioterapia, il DM 2 aprile 2001[14] ha istituito la classe 2 – Classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione, prevedendo che i laureati nella classe sono operatori delle professioni sanitarie dell’area della riabilitazione che svolgono con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale[15]. Quanto agli sbocchi occupazionali, il DM prevede che i laureati svolgono attività di studio, didattica e consulenza professionale, nei servizi sanitari ed in quelli dove si richiedono le loro competenze professionali; svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale. Per quanto concerne, invece, i corsi, il DM prevede che essi sono attivati dalle Facoltà di medicina e chirurgia e la formazione si svolge presso le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere-universitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché altre strutture del Servizio sanitario ed istituzioni private accreditate.

In seguito, il DM n. 509 del 1999 è stato sostituito dal DM n. 270 del 2004[16] che, statuendo che il corso di laurea ha l’obiettivo di assicurare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all’acquisizione di specifiche conoscenze professionali (art. 3), ha previsto che modifiche o istituzioni di singole classi di laurea potevano essere adottate, anche su proposta delle università, con decreto del Ministro, sentito il CUN, unitamente alle connesse disposizioni in materia di obiettivi formativi qualificanti e di conseguenti attività formative (art. 4).

In attuazione di tale ultima previsione, sono intervenuti, in data 16 marzo 2007, due DM, rispettivamente volti a definire le nuove classi delle lauree e le nuove classi delle lauree magistrali. L’art. 1 del DM 16 marzo 2007 riferito alle nuove classi delle lauree prevede che le università modificano i regolamenti didattici di ateneo a decorrere dall’anno accademico 2008/2009 ed entro l’anno accademico 2009/2010 e che le classi di laurea previste dal DM 4 agosto 2000 saranno soppresse a decorrere dall’anno accademico 2010-2011. E’ fatta salva, ovviamente, la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti ai corsi alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici.

Il medesimo DM 16 marzo 2007 relativo alle nuove classi delle lauree ha istituito la classe L-22 –Classe delle lauree in scienze delle attività motorie e sportive, che stabilisce cheil principale sbocco occupazionale previsto dai corsi di laurea della classe consiste nell’attività professionale di professionista delle attività motorie e sportive, nelle strutture pubbliche e private, nelle organizzazioni sportive e dell’associazionismo ricreativo e sociale, con particolare riferimento a:

a) Conduzione, gestione e valutazione di attività motorie individuali e di gruppo a carattere compensativo, adattativo, educativo, ludico-ricreativo, sportivo finalizzate al mantenimento del benessere psico-fisico mediante la promozione di stili di vita attivi.

b) Conduzione, gestione e valutazione di attività del fitness individuali e di gruppo[17].

Per quanto concerne, invece, le professioni sanitarie, si ricorda che la l. n. 43 del 2006[18] ha prefigurato nuovi percorsi formativi per le professioni sanitarie, che andranno a sostituire quelli disciplinati dai DM del 2 aprile 2001. In particolare, essa prevede che l’esercizio della professione sanitaria riabilitativa (come delle altre professioni sanitarie citate) è subordinato al conseguimento del titolo universitario rilasciato a seguito di esame finale con valore abilitante all’esercizio della professione. Prevede, altresì, che il titolo è rilasciato a seguito di un percorso formativo da svolgersi in tutto o in parte presso le aziende e le strutture del Servizio sanitario nazionale, inclusi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), individuate dalle regioni, sulla base di appositi protocolli d’intesa tra le stesse e le università. Prevede, altresì, che gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea sono definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica, di concerto con il Ministro della salute, e che le università procedono alle eventuali modifiche dell’organizzazione didattica dei corsi di laurea già esistenti, ovvero all’istituzione di nuovi corsi di laurea.

Nel mese di ottobre 2008, il Governo ha presentato al Parlamento, per l’espressione del parere di competenza, lo schema di decreto n. 33, recante definizione delle classi dei corsi di laurea delle professioni sanitarie infermieristica e ostetrica, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione, al momento in corso di perfezionamento[19].

Lo schema di decreto prevede che le classi delle lauree sanitarie di cui al DM 2 aprile 2001 sono soppresse e sostituite da quelle allegate allo schema stesso, e che le università modificano i vigenti regolamenti didattici di ateneo a partire dall’a.a. 2009-2010. In particolare, l’art. 1, c. 8 – confermando quanto già disposto dal DM 2 aprile 2001 – prevede che i corsi di laurea che le università dovranno istituire sono finalizzati a formare laureati secondo gli specifici profili professionali di cui ai decreti adottati dal Ministro della salute ai sensi del già citato art. 6, c. 3, del d.lgs. n. 502 del 1992 (per il profilo professionale del fisioterapista, il riferimento è al già citato DM 14 settembre 1994, n. 741), mentre il c. 9 – anche in tal caso confermando le previgenti disposizioni – prevede che la denominazione dei corsi di laurea deve essere corrispondente a quella delle figure professionali individuate dai suddetti decreti. L’art. 2 conferma che i corsi di laurea afferenti alle nuove classi devono essere istituiti presso le Facoltà di medicina e chirurgia e conferma, altresì, le sedi in cui avviene la formazione.

La nuova classe che qui interessa sarà, in base allo schema di decreto, la L/SNT2 –Classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione, i cui obiettivi formativi qualificanti confermano, per la professione sanitaria di fisioterapista, quelli già illustrati con riferimento al DM 2 aprile 2001. Peraltro, l’art. 1, c. 10, dello schema di decreto – anche in tal caso confermando il DM 2 aprile 2001 – prevede che gli obiettivi formativi qualificanti e la denominazione dei titoli finali rilasciati dalle università possono essere ridefiniti con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca (rectius: Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), di concerto con il Ministro della Salute (rectius: Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali) in relazione a eventuali riformulazioni determinate con i decreti adottati ai sensi del più volte citato art. 6, c. 3, del d.lgs. n. 502 del 1992.

Come già previsto dalla legge n. 43 del 2006, lo schema di decreto sancisce che l’esame finale dei corsi di laurea ha valore di esame di Stato abilitante all’esercizio della professione e che, conseguentemente, i titoli di laurea, oltre che la denominazione del corso e la classe di appartenenza, devono indicare il profilo professionale per il quale i laureati vengono abilitati[20].

***

[1] Decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 3 febbraio 2006, n. 27.

[2] Questa previsione era già presente nell’art. 1 del DM n. 741 del 1994, Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale del fisioterapista, ed è stata riconfermata nella legge n. 43 del 2006, più avanti illustrata nel testo.

[3] Legge 15 maggio 1997, n. 127, Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.

[4] Decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell’articolo 17, comma 115, della L. 15 maggio 1997, n. 127.

[5] La finalizzazione consisteva nell’acquisizione di adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali nelle seguenti aree:

a) didattico-educativa, finalizzata all’insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado;

b) della prevenzione e dell’educazione motoria adattata, finalizzata a soggetti di diversa età e a soggetti disabili;

c) tecnico-sportiva, finalizzata alla formazione nelle diverse discipline;

d) manageriale, finalizzata all’organizzazione e alla gestione delle attività e delle strutture sportive.

[6] Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.

[7] L’art. 3 del DM 29 marzo 2001, Definizione delle figure professionali di cui all’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, della L. 10 agosto 2000, n. 251 (art. 6, comma 1, L. n. 251/2000) include nella fattispecie «professioni sanitarie riabilitative» le seguenti figure professionali: podologo; fisioterapista; logopedista; ortottista – assistente di oftalmologia; terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva; tecnico della riabilitazione psichiatrica; terapista occupazionale; educatore professionale.

[8] Decreto ministeriale 15 gennaio 1999, Criteri per la programmazione dell’istituzione delle facoltà e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie e procedure, tempi e modalità per la loro attivazione, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 8 maggio 1998, n. 178.

[9] Decreto ministeriale 5 maggio 1999, Autorizzazione all’istituzione di facoltà e corsi di laurea e di diploma in scienze motorie in correlazione con la trasformazione degli ISEF e alla relativa attivazione a decorrere dall’anno accademico 1999-2000 presso le Università di Bologna, Cagliari, Cassino, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, L’Aquila, Milano Cattolica, Milano Statale, Padova, Palermo, Perugia, Torino, Urbino, Verona e presso Istituto navale di Napoli.

[10] Decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei.

[11] L’art. 4 del DM 509/1999 prevedeva che, trascorso un triennio dall’emanazione dei predetti decreti, modifiche o istituzioni di singole classi potessero essere proposte dalle università e, sentito il CUN, determinate con decreto del Ministro unitamente alle connesse disposizioni in materia di obiettivi formativi qualificanti e di conseguenti attività formative.

[12] La nozione di credito formativo è stata introdotta dall’art. 5 del DM 509/99. I crediti misurano l’impegno complessivo richiesto allo studente, comprensivo dello studio individuale, ma anche della partecipazione alle lezioni, alle esercitazioni, a tirocini e ad attività di orientamento. A ciascun credito corrispondono, di norma, 25 ore di lavoro. Il lavoro di un anno corrisponde convenzionalmente a 60 crediti. Per conseguire la laurea, come detto nel testo, occorrono 180 crediti, mentre per la laurea magistrale ne occorrono 120.

[13] Dm 4 agosto 2000, Determinazione delle classi delle lauree universitarie. Le classi di laurea specialistica sono state, invece, definite con DM 28 novembre 2000.

[14] Dm 2 aprile 2001, Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie.

[15] In particolare, l’allegato 2 del DM 2 aprile 2001 stabilisce che i laureati fisioterapisti “sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 14 settembre 1994, n. 741 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero svolgono, in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita. I laureati in fisioterapia, in riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell’àmbito delle loro competenze, elaborano, anche in equipe multidisciplinare, la definizione del programma di riabilitazione volto all’individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile; praticano autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali; propongono l’adozione di protesi ed ausili, ne addestrano all’uso e ne verificano l’efficacia; verificano le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale”.

[16] DM 22 ottobre 2004, Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica.

[17] Per completezza, si ricorda che, a seguito dei DM 16 marzo 2007, con DM 26 luglio 2007 sono state adottate le linee guida per l’istituzione e l’attivazione da parte delle università dei nuovi corsi di studio. Il decreto, in particolare, fissa gli obiettivi da perseguire nella riprogettazione dei percorsi formativi e definisce i requisiti richiesti per i nuovi corsi di studio.

[18] Legge 1 febbraio 2006, n. 43, Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali.

[19] La VII Commissione della Camera ha espresso il prescritto parere nella seduta del 15 ottobre 2008, mentre la VII Commissione del Senato lo ha espresso nella seduta del 14 ottobre 2008.

[20] Lo schema di decreto disciplina anche l’affidamento degli insegnamenti, gli obiettivi a cui devono tendere gli insegnamenti, le attività formative autonomamente scelte dagli studenti, l’attività formativa pratica e di tirocinio clinico, l’attribuzione dei crediti, il riconoscimento dei crediti nel caso di trasferimenti, i contenuti dell’esame finale.